Sollecitato da più parti, come potrete leggere su Vita.it (*), il Ministero della Giustizia è intervenuto con due note esplicative dell'Ufficio Legislativo, oltre che con la circolare di ieri 3.4.2014.
La prima nota chiarisce definitivamente che l'obbligo in questione non riguarda i volontari: il 2° comma dell'articolo 25 bis del TU modificato riserva, infatti, la sanzione pecuniaria al "datore di lavoro", facendo riferimento a un rapporto di lavoro in senso sinallagmatico, mentre tale non è l'opera dei volontari, in quanto priva di una controprestazione.
La seconda nota riporta le rassicurazioni dell'ufficio del casellario centrale in ordine alla tempestività del rilascio dei certificati penali richiesti ex art. 25 bis, che dovrebbe avvenire entro qualche giorno dalla richiesta.
Nelle more della richiesta del certificato penale di cui al 25-bis (che, ribadiamo, va fatta solo per i lavoratori non volontari) il datore di lavoro potrà comunque assumere se il lavoratore produrrà l'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) .
* http://www.vita.it/welfare/minori/ceritificato-penale-la-vittoria-del-volontariato.html