La Legge di stabilità 2015, L. 23.12.2014 n. 190 ha introdotto, per gli enti non commerciali, alcune novità.
1) La prima è senz'altro positiva: l'articolo 1, commi 137 e 138, L. 190/2014, che modifica gli articoli 15, comma 1.1, e 100, comma 2, lettera h) TUIR (DPR n.917/86) introduce le seguenti modifiche in materia di agevolazioni per le erogazioni in denaro di persone fisiche e aziende, detraibili al 26%, fatte a favore delle ONLUS. E’ previsto un incremento da Euro 2.065 a Euro 30.000,00 dell’importo massimo per il quale spetta la detrazione IRPEF/IRES sulle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle ONLUS e dei soggetti che svolgono attività umanitarie. Viene aumentato a Euro 30.000 anche il limite dell’ammontare complessivo deducibile (il famoso tetto) ai sensi dell’articolo 100, 2° comma, lettera h) TUIR per le erogazioni liberali.
Tale norma rileva non soltanto per i soggetti IRES, ma anche, ai fini IRPEF, per imprenditori individuali e società di persone commerciali.
2) La seconda novità, in materia di tassazione degli utili percepiti dagli enti non commerciali, è fortemente penalizzante per il non profit, soprattuto per fondazioni bancarie e, indirettamente, anche per le Organizzazioni di Volontariato.
L' articolo 1, commi 655 e 656, L.190/2014, aumenta retroattivamente la tassazione su utili e dividendi percepiti dagli enti non commerciali a partire dall' 1/1/2014. Viene fortemente ridotta l’esenzione d’imposta dalla percentuale del 95% degli utili percepiti al 22,26%; gli utili distribuiti dal 1/1/2014 diventano, quindi, imponibili al 77,24%.
Detta disposizione è diretta a realizzare l'obiettivo di allineare l'imposizione delle persone fisiche non imprenditori, proprietari di una partecipazione qualificata, che devono tassare l'utile con l'aliquota marginale IRPEF del 43%.
La ratio di tale equiparazione non è chiara: mentre, infatti, le persoen fisiche che realizzano utili e dividendi possono impiegarli per finalità diverse, invece gli utili e i dividendi percepiti da gran parte degli enti non profit vengono reinvestiti per realizzare le rispettive finalità istituzionali, restituendo pertanto, alla collettività, il surplus realizzato.
Viene contestualmente riconosciuto un credito d’imposta pari alla maggiore IRES dovuta dagli enti, nel solo periodo d’imposta in corso al 1/1/2014, in applicazione della disposizione introdotta retroattivamente.
Detto credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, senza altro limite quantitativo, a decorrere dal 1/1/2016, per 3 anni, nella misura del 33,33% annuo.
3) la terza, in materia di 5 per mille IRPEF, è introdotta dall'articolo 1, comma 154, L.190/2014.
La facoltà di destinare la quota del 5 per mille IRPEF in base alla scelta del contribuente si applica anche relativamente all’esercizio finanziario 2015 e ai successivi, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi dell’annualità precedente.
Dopo numerose proroghe, dal 2015 la destinazione del 5 per mille viene messa a regime. Vengono anche definite le modalità di redazione del rendiconto di destinazione delle somme ricevute dai soggetti beneficari e le modalità di pubblicazione sui siti internet delle amministrazioni eroganti dei rendiconti stessi.
Soprattutto, si autorizza la spesa di Eu. 500 milioni annui, a decorrere dal 2015, per la liquidazione della quota del 5 x mille.
Si delega a un successivo Decreto non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 60 giorni, la definizione delle corrette modalità di redazione del rendiconto ai fini della corretta trasparenza dello stesso, pena le sanzioni di cui agli articoli 46 e 47 D. Lgs. 33 del 14/3/2013.
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Riferimenti normativi: Legge 23/12/2014 n.190 (Legge Stabilità 2015) articolo 1, commi 137, 138, 154, 655 e 656.