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Nuovi obblighi per gli enti non profit che lavorano con i minori

Scritto da  Vincenzo Giarmoleo
Il prossimo 6 aprile 2014 entrerà in vigore l'obbligo di richiedere il certificato  penale  del casellario giudiziale per il datore di lavoro che intenda impiegare al lavoro una  persona per lo svolgimento di attivita' professionali o attivita' volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale (prostituzione e pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale e adescamento minori) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori. 
Il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra Euro 10.000 e Euro 15.000.
La norma che impone l'obbligo è l'articolo 2 del decreto legislativo n.39 del 4.3.2014 - decreto attuativo della Direttiva UE 2011/93, finalizzata alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e contro la pornografia - che ha aggiunto l'articolo 25 bis, 1° e 2° comma, al DPR 313/2002, Testo unico in materia di casellario giudiziale.
Perciò entro il  6 aprile tutte le organizzazioni che impiegano personale - volontario o meno - le cui mansioni comportino contatti diretti e regolari con minori dovranno produrre un certificato penale. 
La norma pone alcuni problemi ed interrogativi, cui occorrerà dare risposta in tempi brevi: 
1) se sia possibile utilizzare l'autocertificazione invece che produrre un vero e proprio certificato del casellario giudiziale;
2) ove l'ente goda della qualfica di Onlus, se sia esente dall'imposta di bollo;
3) l'aggravamemto dei costi delle organizzazioni non profit che lavorano con e per i minori; 
3) l'intasamento degli uffici del casellario giudiziale, che saranno inondati dalle richieste dei datori di lavoro di certificazioni con la conseguenza che sarà impossibile l'adeguamento all'obbligo nei termini di legge da parte di tutti;
4) la citata norma del D.Lgs. 39/2014 dovrebbe dare attuazione alla direttiva UE n. 2011/93, ma in realtà trasforma il diritto di informazione del datore di lavoro, previsto dalla norma UE, in un obbligo a carico di quest'ultimo. Al paragrafo 40 delle premesse della Direttiva 2011/93/UE si legge infatti che "i datori di lavoro hanno il diritto di essere informati, al momento dell’assunzione per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con minori, delle condanne esistenti per reati sessuali a danno di minori iscritte nel casellario giudiziario o delle misure interdittive esistenti".
Inoltre l'articolo 10, 2° comma, Dir. 2011/93/UE stabilisce che "gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che i datori di lavoro, al momento dell’assunzione di una 
persona per attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, abbiano il diritto di chiedere informazioni (...) con ogni mezzo appropriato, quali l’accesso su richiesta o tramite l’interessato, sull’esistenza di condanne penali (...) iscritte nel casellario giudiziario, o dell’esistenza di eventuali misure interdittive dell’esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali".
Seguiremo la questione, confidando nel buonsenso da parte del legislatore o della pubblica amministrazione...

Ultima modifica Mercoledì 16 Settembre 2015 15:26