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Responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 estesa alle Onlus

Scritto da  Vincenzo Giarmoleo

In base a un recente sentenza del Tribunale di Milano (n.11/820), anche le onlus sono obbligate a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 231/2001.
Lo ha stabilito il gip di Milano che ha esteso la portata della norma anche a un ente non commerciale.  Si tratta della prima applicazione ad un ente non commerciale della disciplina inerente alla responsabilità amministrativa. Il gip ha applicato la sanzione pecuniaria a una organizzazione di volontariato milanese per i reati commessi dai propri rappresentanti legali. La onlus, infatti, non si era dotata di modelli organizzativi idonei a evitare la commissione di reati da parte dei dipendenti.
Gli accertamenti della  Guardia di finanza hanno portato all'arresto di uno dei presidenti dell'organizzazione di volontariato e onlus di diritto «Croce San Carlo Onlus» di Milano, sciolta  in seguito all'inchiesta, che operava in convenzione con la pubblica amministrazione nel settore socio-sanitario. I rappresentanti dell'associazione avevano utilizzato i fondi dell'ente, provenienti dall'incasso delle convenzioni e sovvenzioni pubbliche, per giocare d'azzardo al casinò di Campione, per soggiornare in Brasile e per motivi personali, cedendo, addirittura, quote inesistenti dello stesso ente a un volontario.  La truffa a carico della pubblica amministrazione ammonta a circa 2,6 milioni di euro. Preliminarmente, il giudice adito ha contestato ai rappresentanti della onlus, anche in concorso, una serie di reati che hanno portato al patteggiamento della pena in sede di udienza preliminare. Quindi, ex articolo 63,  comma 1 D.Lgs. 8/6/2001 n. 231, in presenza di giudizio definitivo in capo agli imputati, legali rappresentanti dell'ente, il giudice per l'udienza preliminare, in ossequio alle disposizioni di cui all'articolo 9 (sanzioni amministrative) e all'articolo 19 (confisca) del medesimo decreto, ha applicato la sanzione pecuniaria di Eu. 26.000 all'ente non commerciale e ha disposto la confisca delle giacenze bancarie e di tutti gli automezzi già oggetto del sequestro preventivo disposto dal gip nel 2010. Si è ritenuta corretta l'applicazione delle sanzioni e delle misure interdittive previste dal D.Lgs. 231/2001, come concordate con il pubblico ministero, in quanto l'ente è stato coinvolto nelle attività illecite delineate.
Il dlgs n. 231/2001 dispone infatti che l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e impone che l'ente si doti di modelli organizzativi utili a prevenire la commissione di reati da parte dei propri dipendenti e/o rappresentanti.


 

Ultima modifica Mercoledì 16 Settembre 2015 15:41