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VITA gennaio 2014 - Le Fondazioni di Partecipazione

Che cosa sono le fondazioni di partecipazione: La f. di partecipazione è un'istituzione non profit con fini di pubblico rilievo, caratterizzata da un patrimonio a struttura aperta e dalla partecipazione di soggetti pubblici e privati. La destinazione del patrimonio a uno scopo, che identifica la fondazione, si combina con caratteri dell'associazione o della società, come l'esistenza di un'assemblea e un capitale variabile costituito da contributi dei fondatori e successivi apporti di altri partecipanti. Si è parlato di azionariato diffuso culturale, di SpA a scopo collettivo senza azioni nè soci, con divieto di distribuire utili a fondatori e partecipanti, che però sono rappresentati negli organi d'ndirizzo grazie a clausole statutarie che ne regolano gli interessi in virtù dei rispettivi apporti in denaro, beni immateriali o prestazioni di lavoro. La f. di partecipazione è ammessa in virtù dell'art. 45 Cost. che promuove lo sviluppo della cooperazione senza fini speculativi con i mezzi più idonei e dell'art.1332 c.c. che stabilisce, nei contratti aperti, la possibilità dell'adesione di altre parti disciplinandone le modalità ove non siano previste. Per il Consiglio di Stato non deve parlarsi di associazione travestita da fondazione, ma di vera e propria fondazione: la presenza di un'assemblea e gli apporti successivi non modificano i fondatori, perciò non prevale l'elemento personalistico. Settori di utilizzo: Nella finanziaria 2002, per la prima volta, si autorizzano le pubbliche amministrazioni a costituire soggetti di diritto privato per l'affidamento di servizi prima erogati internamente al fine di ottenere nel mercato servizi migliori. L'idea della f. di partecipazione nasce per la gestione dei beni culturali, al punto che oggi sono f. culturali di partecipazione molti enti che gestiscono musei, biblioteche, beni archeologici e ambientali, teatri, che organizzano spettacoli musicali, mostre, esposizioni, premi ed eventi, enti di ricerca nelle scienze sociali, umanistiche, matematiche e naturali, politico-civili e di advocacy. Sono f. di partecipazione le fondazioni lirico sinfoniche sorte a seguito della trasformazione degli enti lirici, i cui fini sono la diffusione della musica e l'educazione musicale. Nella sanità vi è stata la trasformazione degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico in f. di partecipazione, enti pubblici con apertura all'adesione di privati. Alle aziende sanitarie pubbliche è concessa la possibilità di costituire fondazioni anche di partecipazione (DLgs 502/92) per migliorare i servizi e la gestione patrimoniale. Riguardo alla ricerca scientifica segnaliamo le fondazioni universitarie che le università possono costituire per svolgere attività strumentali e di supporto a didattica e ricerca e per acquisire beni e servizi a migliori condizioni di mercato (L 388/00); in alternativa, le università possono trasformarsi in fondazioni (DL 112/08). Quanto al tema dell'ingresso degli enti non profit nel settore dei servizi pubblici a rilevanza economica, con il modello partecipativo potrebbero essere gestite attività nei servizi pubblici locali: funzione sociale e investimenti privati possono coesistere purchè sia assicurata la proprietà pubblica di reti e infrastrutture che consentono l'erogazione dei servizi e si modifichi l'art.113, 13°c. TUEL. Quando si sconsiglia il modello partecipativo: La f. di partecipazione può anche gestire un'impresa ed è spesso creata per gestire attività prima svolte da enti pubblici. Ove i soli partecipanti siano soggetti pubblici si applicherà la disciplina pubblicistica, purchè sussistano due presupposti: che le risorse patrimoniali siano solo pubbliche e che negli organi di gestione le nomine siano fatte in prevalenza o esclusivamente da soggetti pubblici. In tali casi riteniamo inadeguato il modello della f. di partecipazione, perchè si tratta di ente che dipende soltanto da risorse pubbliche e che genera contenzioso.